STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TITOLO I
Denominazione – sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Gorle (Bergamo), via Arno, n. 19 un’associazione che assume la denominazione di
“Associazione Sportiva Dilettantistica Il Salto Nel Cerchio”
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell’UISP e delle Federazioni sportive nazionali cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
ART.2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART.3
L’associazione si propone di:
- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare la disciplina della ginnastica per tutti, ed eventualmente anche altre discipline per tutte le fascie d’età;
- b) promuovere e sviluppare attività legate alla psicomotricità sia in ambito rieducativo che socio-educativo;
- c) promuovere attività didattiche per l’avvio, aggiornamento e il perfezionamento nelle attività psicomotorie; la formazione di operatori nel settore socio educativo;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; soggiorni estivi e percorsi legati al turismo culturale e sportivo e naturalistico;
- e) Promuovere il benessere psico-fisico naturale di adulti e bambini;
- f) Promuovere l’espressione corporea e il movimento come strumento di maturazione personale e di crescita. la diffusione del gioco e della pratica psicomotoria nei bambini e nei ragazzi nonché la promozione del benessere della persona organizzando corsi e seminari che possano sensibilizzare sul tema dello sport, del gioco e del movimento come strumento di crescita globale;
- g) L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri Enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti;
- h) L’Associazione potrà, per raggiungere i propri scopi, creare strutture proprie ed utilizzare quelle esistenti sul territorio nonché avvalersi di personale esperto in promozione del benessere della persona;
- i) Organizzare corsi per raggiungere le finalità legate al benessere della persona attraverso il movimento, percorsi di psicomotricità mirati e personalizzati che possano al meglio far emergere l’espressività corporea nei bambini e negli adulti;
- j) Organizzare momenti di formazione e sostegno per adulti, genitori ed educatori sul tema proprio dello sport, del gioco e dell’espressività corporea nella comunicazione interpersonale;
- k) Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando brochure e volantini, direttamente o a mezzo terzi;
- l) Organizzare eventi e manifestazioni inerenti alla disciplina corporea svolta;
- m) Promuovere e sviluppare attività ricreative culturali atte a favorire l’espressività sia individuale che di gruppo;
- n) Dare la possibilità ai bambini dei nidi, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di svolgere percorsi di psicomotricità in ambito educativo;
- o) Incentivare la cultura dell’integrazione e dell’inclusione promuovendo percorsi rivolti a bambini e adulti.
TITOLO III
Soci
ART.4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART.5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
- possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto;
- l’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato;
- tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela;
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti;
- al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
ART.10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera semplice, posta certificata e/o tramite e-mail, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche – Fondo Comune
ART.11
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART.12
L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
ART.13
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
Assemblee
ART.14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet, e-mail o posta certificata, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
ART.15
L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
ART. 17
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni sociali e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail, posta certificata, whatsapp non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
ART.20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
E’ fatto divieto agli amministratori della società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Presidente
ART.21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.
ART. 22
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.
I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
TITOLO VII
Scioglimento
ART.24
In caso di scioglimento dell’Associazione, può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
ART. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Approvato con deliberazione del giorno 20/09/2019